Antenna centralizzata nel condominio, non bisogna pagare per forza: lo dice la legge

L’antenna centralizzata in un condominio è considerata un bene comune. Eppure, in certi casi non si è obbligati a pagare .

Secondo l’articolo 1117 del Codice Civile, l’antenna centralizzata rientra tra i beni comuni di un condominio. L’impianto viene solitamente disposto sul tetto dell’edificio e permette di ricevere il segnale televisivo, distribuendolo negli appartamenti. Per questo motivo, e in quanto “innovazione”, la sua installazione e manutenzione rappresentano una spesa da sostenere per tutti i condomini. Non sempre, però, siamo tenuti a pagare: ecco cosa dice la legge.

Donna, antenna
Antenna centralizzata nel condominio, non bisogna pagare per forza: lo dice la legge – lacasamadre.it

In generale, i costi per la manutenzione, le riparazioni e la sostituzione dell’antenna centralizzata vengono ripartiti tra i condomini, in base a quanto stabilito dall’articolo 1123 del Codice Civile. L’obbligo comprende anche coloro che non ne fanno uso, o che non possiedono un televisore: ad essere determinante, infatti, è la possibilità di utilizzo e non l’uso effettivo dell’antenna.

Una recente delibera del Tribunale di Salerno, tuttavia, ha messo in evidenza un’eccezione alla normativa. La sentenza n.3360 dello scorso 30 luglio ha sottolineato come non sempre i condomini sono obbligati a pagare per l’impianto.

Antenna centralizzata, quando si può evitare di pagare l’installazione

Come spiegato dalla magistratura, un condomino ha la possibilità di opporsi al pagamento della sua quota di installazione dell’antenna centralizzata. Sebbene si tratti di un bene comune e di un’innovazione (ovvero una modifica all’impianto di ricezione televisiva che va ad integrare o sostituire gli impianti dei singoli), ci si può avvalere dell’utilizzazione separata.

Uomo sul tetto, antenna
Antenna centralizzata, quando si può evitare di pagare l’installazione – lacasamadre.it

Ciò vuol dire che il condomino può decidere di non fruire della nuova antenna centralizzata. Una scelta che non va in nessun modo a compromettere l’uso dell’impianto di ricezione da parte degli altri condomini, che in sede di assemblea si sono espressi favorevoli all’installazione. L’articolo 1121 del C.C. prevede che, in questi casi, coloro che non intendono trarre vantaggio da “opere, impianti e manufatti suscettibili di utilizzazione separata” siano esonerati dalle spese.

Chi non guarda la televisione o ha installato una sua parabola a cui allacciarsi, quindi, ha il diritto di non pagare per l’installazione di un’antenna centralizzata. Il consiglio è di comunicare quanto prima la propria intenzione di non prendere parte alla spesa in assemblea condominiale. Altrimenti c’è la possibilità di inviare all’amministratore una raccomandata (o una PEC) in cui si esprime la volontà di non pagare.

Precisiamo che, anche in caso di opposizione al versamento della propria quota per l’installazione dell’antenna centralizzata, il condomino verrà comunque considerato comproprietario del nuovo impianto, in quanto comune all’edificio. Di conseguenza, avrà l’obbligo di contribuire alle spese relative alla manutenzione e sicurezza del servizio. Inoltre, potrà sempre decidere di usufruire dell’antenna centralizzata pagando la propria quota anche in un secondo momento.

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