La coesistenza in condominio tra proprietari di cani e altri condomini non è sempre così distesa. Chi tutela la legge?
Le nuove norma sono state introdotte per inseguire un ideale forse impossibile di rispetto delle reciproche necessità. Tenere dei cani in condominio, inevitabilmente, crea delle tensioni, specie quando bisogna avere a che fare chi non tollera rumori molesti o invasioni negli spazi comuni. Di base, però, la legge 220/2012 ha modificato l’art. 1138 del Codice Civile, stabilendo che non è possibile vietare la presenza di cani in condominio.

La norma afferma: nessun regolamento condominiale può vietare la detenzione di animali domestici nei singoli appartamenti. Di conseguenza, il regolamento approvato in assemblea non può in alcun modo impedire a un condomino di avere un cane o un gatto (o un altro animale domestico). Ma ci sono delle importanti eccezioni.
Se la presenza di cani è vietata dei regolamenti contrattuali, cioè quelli predisposti dal costruttore e firmati all’acquisto, potrebbero sorgere dei problemi, dato che la giurisprudenza non ha ancora chiarito del tutto la validità di queste imposizioni. E poi c’è la questione degli spazi comuni. I cani possono accedere tranquillamente alle scale, all’ascensore, all’androne e al giardinetto del condominio? La risposta è sì, ma con dei limiti.
Cani in condominio: cosa dice la normativa vigente
La legge dice che i cani possono andare in qualsiasi altro spazio comune frequentato da altri condomini. Ma vanno tenuti al guinzaglio e, se necessario, bisogna far loro indossare anche una museruola. Quindi il padrone dovrebbe avere sempre con sé anche la museruola. Per il guinzaglio, la distanza diventa relativa allo spazio contestuale.

Ovviamente, il padrone dovrà preoccuparsi che i cani non sporchino e che non creino fastidi. In generale, è richiesto che il padrone faccia tutto il necessario per evitare che il cane assuma comportamenti molesti. Anche in casa, dovrebbe cercare di non farlo abbaiare troppo… Il latrato prolungato, soprattutto di notte, è la causa più comune di tensioni fra condomini. Ovviamente, non si può impedire a un cane di esprimersi.
Ma il padrone è comunque responsabile del fastidio arrecato ai vicini. Ecco perché in casi estremi, si è arrivati a denunce per stalking condominiale. E ci sono state delle condanne. Se per esempio il padrone lascia i cani in casa di notte, è normale che questi abbaino per stress o tristezza, ed è colpa sua se disturbano gli altri.
Si litiga fra condomini anche per gli escrementi lasciati nei cortili e nelle scale comuni. Qui la responsabilità è tutta del padrone, che deve preoccuparsi di pulire immediatamente laddove il proprio cane abbia sporcato. E se non lo fa? Qui possono scattare delle sanzioni pecuniarie. L’amministratore può multare. Lo prevede l’art. 70 delle disposizioni attuative del Codice Civile.
E se i cani sono troppo grossi o aggressivi? Il proprietario (o chiunque abbia in custodia il cane, anche temporaneamente), per la legge, è responsabile civilmente e penalmente per danni o lesioni causati dal cane a persone, animali o cose. Quindi, se in un condominio un cane non è tenuto al guinzaglio e mostra comportamenti aggressivi, i condomini possono segnalare il fatto all’amministratore. O presentare un esposto alle autorità competenti. Cioè all’ASL e alla Polizia locale.