Non sempre si possono posizionare i bidoni della spazzatura sotto la finestra. Tutto dipende dalla normativa nazionale ma anche dai regolamenti comunali. Ecco come regolarsi.
Gestire i rifiuti condominiali significa anche pianificarne la raccolta, sia per evitare problemi di igiene dell’edificio ma anche e soprattutto per evitare fastidi ai condomini, in special modo per coloro che abitano ai piani inferiori. Per questo non sempre un condominio può decidere in autonomia dove posizionare i cassonetti; il rischio è di violare leggi nazionali e regolamenti comunali che possono determinare anche problemi legali.

Spesso uno dei più grandi problemi per i condomini è il posizionamento dei bidoni per la raccolta della spazzatura. Questi possono causare disagi olfattivi ma anche problemi di igiene pubblico, attirando insetti, roditori e diventando di fatto pericolosi.
Per questo motivo esiste una normativa nazionale che stabilisce come e dove devono predisposti e, in molti casi, accanto a questa ci sono i regolamenti comunali spesso anche più restrittivi. In linea generale possiamo dire che all’interno dei condomini vengono predisposte delle aree apposite dov’è possibile lasciare i rifiuti generati dai residenti; il problema vero si pone quando queste aree sono in prossimità, se non proprio sotto, alle finestre o balconi dei residenti dei piani inferiori per i quali si generano quelli che la legge definisce immissioni moleste. E quindi come fare? Come regolarsi? La normativa in questo senso è molto precisa.
Condomini e cassonetti della spazzatura, le disposizioni di legge
Per evitare appunto problemi di igiene pubblica e immissioni moleste che possono infastidire e non poco i condomini, la legge nazionale stabilisce delle distanze minime che è sempre bene rispettare perché in caso contrario i condomini possono chiederne lo spostamento e, nei casi più gravi, riuscire ad ottenere anche un risarcimento economico.

I riferimento normativi sono l’art. 844 del Cod. Civile il quale vieta appunto le immissioni nella proprietà altrui oltre i limiti di tollerabilità; il Testo Unico dell’Ambiente che detta le linee guida per la gestione dei rifiuti ma delega ai comuni norme specifiche sul posizionamento dei cassonetti sia pubblici che privati; ed infine i regolamenti comunali che prevedono indicazioni sulle distanze minime dalle abitazioni.
Non c’è, di fatto, una legge nazionale che indica a quale distanza i cassonetti vadano posizionati rispetto alle finestre o balconi dei residenti dei primi piani a piani rialzati. Di questo se ne occupano i comuni, ragion per cui le distanze variano a seconda delle decisioni prese in Consiglio Comunale, per questo motivo bisogna consultare il regolamento comunale di riferimento.
A questo punto poi è l’Assemblea condominiale che, con maggioranza semplice degli intervenuti, può decidere dove posizionare i cassonetti. Se un condomino da questa decisione è svantaggiato può intervenire comprendendo se la delibera assembleare è annullabile -ad esempio se vìola l’art 844 del c.c.-. Quindi può richiedere l’intervento dell’amministratore di condominio e inviare diffida formale oppure rivolgendosi ad un avvocato o ancora chiedere al giudice un ordinanza di spostamento.
Se il danno subito è importante -e dimostrabile attraverso perizie mediche o valutazioni immobiliari- il condomino può richiedere ed ottenere anche un risarcimento del danno.